REGOLAMENTO GENERALE
DEI
CAMPIONATI NAZIONALI ANCAM
ART. 1
L'Associazione Nazionale Circoli Autoferrotranvieri e Mobilità (A.N.C.A.M.) organizza tutte le manifestazioni sportive e culturali di categoria a carattere nazionale.
L'Esecutivo dell'Associazione cura l'organizzazione della manifestazione, avvalendosi del supporto tecnico di persone scelte tra i Soci dei Circoli, in accordo con i Circoli stessi, o di tecnici professionisti esterni ove necessari. Prima dello svolgimento della manifestazione verrà redatto apposito verbale tecnico-logistico e bilancio preventivo della stessa.
Su questa base verrà predisposto il materiale informativo che sarà inviato a tutti i Circoli associati per l'anno in corso ed a quelli iscritti l'anno precedente con almeno un mese di anticipo rispetto alla prima scadenza fissata nel materiale stesso.
ART. 2
Le manifestazioni devono essere fondamentalmente un momento di incontro fra i lavoratori, i pensionati ed i loro familiari.
Pertanto, accanto alle manifestazioni sportive, dovranno essere organizzate iniziative ricreative, turistiche e culturali che favoriscano l'aggregazione di tutti i partecipanti.
ART. 3
La partecipazione alle manifestazioni nazionali di categoria è riservata ai Circoli iscritti all'Associazione Nazionale Circoli Autoferrotranvieri e Mobilità.
L'adesione alle manifestazioni deve essere data dal Presidente del Circolo, il quale si rende garante del rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento e da quello particolare di specialità sportiva, assumendosi tutte le responsabilità che derivano dall'inosservanza delle disposizioni regolamentari.
Il Presidente del Circolo che aderisce alla manifestazione può iscrivere nella lista dei partecipanti esclusivamente i propri soci, anche pensionati, configurati nelle qualifiche e/o nelle categorie professionali riferite alle aree produttive indicate nella contrattazione nazionale autoferrotranvieri e internavigatori vigente nell'anno in cui si svolge la manifestazione dell'ANCAM. Sono ammessi i lavoratori stagionali con anzianità di servizio superiore a 6 mesi (maturata in non più di 2 stagioni), gli assunti con contratto part- time e/o con contratto di formazione di lavoro.
Sono escluse le partecipazioni in forma personale o comunque non presentate dal Presidente del Circolo, fatto salvo quanto disposto successivamente.
Il singolo partecipante deve essere in grado di esibire in ogni momento i seguenti documenti:
Il Circolo aderente deve fornire l'elenco dei partecipanti alla manifestazione entro i termini fissati sui moduli all'uopo predisposti e completi di tutti i dati richiesti. Ove l'adesione e l'elenco dei partecipanti dovessero pervenire oltre i termini stabiliti sul materiale informativo, l'eventuale ammissione del Circolo sarà demandata a decisione da prendersi da parte dell'A.N.C.A.M.
Al fine di consentire la partecipazione anche a Circoli di piccole dimensioni, nei Campionati in cui è prevista la formazione di squadre, è ammesso l'abbinamento di due Circoli, purché autorizzato dall'Esecutivo.
Anche se l'organizzazione del tempo libero è promossa presso l'Azienda da due o più' Circoli, l'adesione al Campionato deve essere comunque data in forma di un'unica rappresentativa.
E' ammessa la partecipazione di singoli di Aziende iscritte all'Associazione Nazionale di Categoria non aventi Circolo Aziendale, purché autorizzati dall'A.N.C.A.M. In questo caso i singoli verranno associati individualmente dietro pagamento della quota annuale.
ART. 4
L'Organizzazione deve assicurare a tutti i partecipanti servizi logistici adeguati, tenendo alla maggiore concentrazione possibile ed all'omogeneità qualitativa, allo scopo di favorire l'aggregazione dei partecipanti.
Allo scopo di migliorare il servizio offerto, possono essere istituiti "circuiti" di località in cui svolgere a rotazione le manifestazioni.
Deve essere garantita una preventiva ed adeguata informazione tramite il programma dettagliato della manifestazione.
I Circoli partecipanti alle manifestazioni ed i loro Soci, allo scopo di consentire una programmazione generale adeguata, dovranno utilizzare i servizi logistici predisposti dall'organizzazione, pena l'esclusione dal campionato. Con riferimento particolare a pernottamenti e/o soggiorni nelle località prescelte per i campionati o in località limitrofe, non è consentita la prenotazione e contrattazione autonoma da parte sia dei Circoli che dei singoli partecipanti.
ART. 5
I costi economici dei campionati devono tendenzialmente essere coperti dai partecipanti. Eventuali margini attivi conseguiti su un campionato potranno essere destinati a copertura di altre manifestazioni con risultati passivi.
Al fine del contenimento dei costi dovrà essere utilizzato in massima parte personale volontario.
La partecipazione alle manifestazioni è subordinata a:
ART. 6
Ad ogni gara dovrà essere assicurata la presenza di un servizio sanitario che garantirà l'assistenza necessaria per tutta la durata della gara stessa. Al fine di tutelare partecipanti ed organizzatori, ogni manifestazione dovrà essere assicurata per i danni contro terzi e la responsabilità civile.
I partecipanti sono responsabili individualmente per danni arrecati a sè o ad altri; è facoltà dell'organizzazione prevedere coperture assicurative a queste.
ART. 7
Ogni manifestazione viene seguita:
ART. 8
Nella riunione preliminare ad ogni campionato in cui vengono effettuati i sorteggi viene anche nominato il Comitato dei Garanti.
Il Comitato dei Garanti ha titolo a derimere e decidere su eventuali questioni di carattere comportamentale, ma non avrà poteri di intervento di carattere tecnico-sportivi. Il campo di competenza del Comitato, oltre che dal presente regolamento, può essere definito in modo preciso dal regolamento particolare.
Il Comitato è composto da cinque commissari:
ART. 9
Nella riunione preliminare di cui all'articolo precedente potranno essere approvate variazioni al regolamento particolare del campionato di cui trattasi, variazioni che andranno in vigore l'anno successivo.
Le uniche variazioni ammesse nei regolamenti particolari che non siano state definite in tale riunione sono quelle relative a normative particolari in vigore al momento o nel luogo di effettuazione della manifestazione.
ART. 10 ART. 11
Il titolo di Campione Nazionale ANCAM viene assegnato al Circolo che risulterà vincente secondo il regolamento particolare, ferme restando le premiazioni individuali e di categoria.
Tale titolo è da ritenersi unicamente un'onorificenza di carattere morale.
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Nelle discipline in cui è prevista la suddivisione in categorie, ognuna di queste parteciperà con la propria classifica ed in forma paritetica, al piazzamento del Circolo.
Le categorie saranno formate tenendo conto dei seguenti criteri:
ART. 12
Le trasgressioni all'art. 3 saranno punite con squalifiche a carico dei singoli concorrenti e/o del Circolo.
Il Circolo squalificato dovrà comunque onorare gli impegni presi e risarcire i danni eventualmente arrecati.
ART. 13
I reclami devono essere presentati, se il regolamento particolare non dispone diversamente, dal Presidente del Circolo entro 7 giorni dal termine della manifestazione mediante raccomandata all'A.N.C.A.M.
L'Associazione, sentite le parti, la Commissione dei Garanti, il Comitato Tecnico e gli eventuali giudici o arbitri della gara se del caso, prenderà gli opportuni provvedimenti, dandone adeguata informazione agli interessati.
ART. 14
I regolamenti delle singole discipline sportive e culturali dovranno essere emanati in osservanza ai dettati del presente regolamento generale.
DECLARATORIA FINALE
Il presente regolamento è stato approvato in data … e sarà in vigore a partire dalle manifestazioni 2002.
I criteri di riferimento a tale data, in base ai quali applicare quanto previsto dall'art. 3 sono i seguenti:
"La contrattualistica nazionale degli autoferrotranvieri, internavigatori e settore mobilità attualmente in vigore, Acc. Naz. che inquadra tra i lavoratori addetti al TPL coloro che svolgono servizi ausiliari della mobilità, configurabili nelle seguenti mansioni:
Gli operatori come sopra individuati, comunque in regola con il requisito fondamentale di socio del Circolo partecipante alle attività ANCAM, possono partepare alle manifestazioni sportive indette dall'ANCAM anche se dipendenti di aziende/società diverse da quella di riferimento del Circolo associato, purchè il servizio espletato sia oggetto di rapporto contrattuale (vigente nell'anno della manifestazione) tra società di TPL così come configurate nel Titolo II, art. 4 dello Statuto sociale ANCAM e struttura organizzativa gestionale erogatrice del servizio/prestazione svolta dal lavoratore."
La declaratoria può essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo in base al mutare della contrattualistica di riferimento.