NUOVO STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIRCOLI
AUTOFERROTRANVIERI e MOBILITA’"


TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36,37,38 del Codice Civile e dell'art. 11 della L.300 Statuto dei Lavoratori, si e` liberamente costituita l’Associazione Nazionale Circoli Autoferrotranvieri e Mobilità ANCAM con sede in via S.Felice 11/e a Bologna, aderente all'associazionismo democratico.
Con delibera assembleare l’Associazione potrà aderire ad enti, federazioni, associazione a carattere nazionale,che svolgono attività di utilità sociale.

ARTICOLO 2

L’Associazione ha durata indeterminata.

ARTICOLO 3

L’Associazione è un istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, è amministrativamente indipendente, è diretta democraticamente attraverso gli organi sociali eletti dagli associati, ha lo scopo di promuovere iniziative di carattere ricreativo a favore dei Circoli aderenti per favorire l’aggregazione socio-culturale dei soci degli stessi.
In via esemplificativa si elencano le seguenti iniziative:

L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi e può attuare azioni di tutela dei Circoli aderenti, con particolare attenzione ai problemi legislativi, contrattuali, organizzativi, favorendo anche il collegamento con le organizzazioni sindacali e dell’associazionismo ed il confronto con le forze politiche e sociali, nella caratterizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni politiche, enti locali, enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti di organizzazione dei circoli.
L’Associazione potrà avvalersi di Circoli aderenti, altre Associazioni, gruppi di lavoro, imprese e persone per consulenze, collaborazioni e gestione delle attività o di parte di esse.

TITOLO II
SOCI

ARTICOLO 4

Possono aderire all’Associazione, in qualità di soci, tutti i Circoli, Associazioni, Fondazioni, Polisportive di strutture organizzate per la gestione, pianificazione, programmazione e controllo del trasporto pubblico locale e della mobilità che regolano il rapporto di lavoro del personale dipendente applicando il Contratto Collettivo di lavoro del comparto dei trasporti.
La struttura che intende aderire dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dall’Assemblea.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. I singoli soci dell’Associazione non potranno chiedere il rimborso della quota associativa versata in nessun caso, ove venga a risolversi il legame associativo che li lega all’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, accettare o meno la domanda di adesione.
I Circoli aderenti sono tenuti al pagamento della quota sociale annua decisa dall’Assemblea; all’osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
Tutti i soci aderenti all’Associazione devono essere regolarmente iscritti alla stessa.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri all’interno dell’Associazione, che si propone in tal modo la gestione uniforme del rapporto associativo, escludendo espressamente qualsiasi tipo di discriminazione nei confronti di taluni soci, rispetto ad altri, e prevedendo il diritto di voto per tutti i soci all’interno dell’Assemblea, in tutti i casi in cui questa sia chiamata a pronunciarsi in merito a materie ad essa demandate dal presente statuto o da eventuali regolamenti attuativi o integrativi dello stesso.

ARTICOLO 5

La qualità di socio si perde per recesso, per morosità e per esclusione.
Il Consiglio Direttivo può escludere il socio, previo parere del Collegio dei Probiviri, il cui comportamento venga ritenuto in contrasto con i fini, i principi o l’ordinamento dell’Associazione. In caso di minore gravità, il Consiglio Direttivo può limitare le misure disciplinari alla sospensione del Circolo aderente.
Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell’Associazione, perde tutti i diritti direttamente o indirettamente derivanti dalla sua appartenenza all’Associazione.

TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 6

Sono organi dell’Associazione:

ARTICOLO 7

Le Assemblee degli associati sono ordinarie e straordinarie. Hanno diritto a partecipare tutti i Circoli che abbiano assunto la qualifica di socio dell’Associazione e che siano in regola con il pagamento delle quote annuali.
L’Assemblea è composta dai Presidenti dei Circoli o da un rappresentante del Consiglio Direttivo degli stessi aderenti o da un delegato, i quali si dovranno presentare con atto di delega. Ad ogni Circolo socio spetta in ogni caso un solo voto.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono regolarmente costituite in 1ª convocazione se sono presenti la maggioranza dei soci, in 2ª convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei rappresentanti dei Circoli presenti.
La seconda convocazione dell’Assemblea non può aver luogo se non è trascorsa almeno un’ora dalla prima.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l’anno. In via straordinaria é convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/5 del numero totale dei soci o su richiesta del Collegio dei Revisori espressa all’unanimità dei suoi membri effettivi. La lettera di richiesta, da inviarsi anche tramite fax o posta elettronica, dovrà contenere tra l’altro i temi da discutere. L’Assemblea in via straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data della richiesta.
L’annuncio della convocazione dovrà essere reso noto ai soci almeno 10 giorni prima mediante forma scritta, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall’Assemblea stessa.
Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali con la firma del Presidente e del Segretario della riunione.
Copia dei verbali viene fornita a tutti i soci.
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.

L’Assemblea:

Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, previa indicazione della maggioranza assembleare su quest’ultima modalità.
L’Assemblea, per il rinnovo degli organi dell’Associazione, stabilisce:

La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza di questi dal secondo e così via.

ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri eletti fra i soci dei Circoli aderenti. Essi durano in carica di norma 3 anni e sono rieleggibili.
Le elezioni avvengono nella forma stabilita dall’Assemblea. L’Assemblea può stabilire una diversa durata in carica.

ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente, il Segretario, l’Amministratore e, se necessari, i responsabili dell’organizzazione in numero pari, formando l’Esecutivo. Essi durano in carica per la stessa durata del Consiglio che li ha eletti.
Il Consigliere che risulta essere assente ingiustificato per tre riunioni consecutive del Consiglio, decade automaticamente dall’incarico e vi subentra il primo dei non eletti. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, valutate ed accettate dallo stesso Consiglio, subentra il primo dei non eletti. In caso non vi siano nominativi da far subentrare il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare un nuovo membro che sarà sottoposto a ratifica dalla successiva Assemblea. Questi durano in carica quanto il Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all’anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la metà più uno dei consiglieri.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o da un componente del Consiglio indicato dal Presidente stesso.
Il Consiglio Direttivo assume le proprie decisioni e delibera a maggioranza.
La convocazione deve avvenire in forma scritta, anche tramite fax o posta elettronica, e deve contenere ordine del giorno e luogo della riunione.

ARTICOLO 10

Il Consiglio Direttivo, oltre a quanto già previsto dal presente Statuto:

ARTICOLO 11

A norma dell'art. 9 del presente Statuto, l’Esecutivo è composto dal Presidente, dal Segretario, dall’Amministratore e dagli eventuali responsabili dell’organizzazione.
In caso di dimissioni o di decadenza di un membro dell’Esecutivo, questi sarà sostituito con una nuova elezione da parte del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha le seguenti competenze:

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali a quello entrante entro 20 giorni dalle elezioni di quest’ultimo.
Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce un membro delegato dal Presidente stesso.
In caso di dimissione del Presidente, valutate ed accettate dal Consiglio Direttivo, subentra nelle funzioni il Segretario per il tempo strettamente necessario per procedere a nuove elezioni.

ARTICOLO 13

Il Collegio dei Revisori è composto di membri effettivi e supplenti. Il numero complessivo dei membri è determinato dall’Assemblea sulla base dell’entità dei Circoli aderenti e va da un minimo di 3 ad un massimo di 5 per i membri effettivi e da 2 a 3 per quelli supplenti.
Essi restano in carica per lo stesso periodo e sono eletti con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori elegge al suo interno, fra i membri effettivi, un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

ARTICOLO 14

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 3 supplenti, nominati dall’Assemblea su indicazione del Consiglio Direttivo, che potrà orientare le sue scelte oltreché sui soci, anche su rappresentanti delle O.O.S.S. di categoria, firmatarie di accordi nazionali, o personalità impegnate nella libera professione in materie economiche o giuridiche, che durano in carica quanto il Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri esprime pareri consultivi in tutte le controversie di qualsiasi natura insorte tra i soci e tra l’Associazione ed i soci; i componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti.
Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente il quale convoca e presiede le riunioni.
Tutti i soci hanno il diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell’Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di tutti i componenti il Collegio stesso.
Le modalità relative alle nomine, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

ARTICOLO 15

Tutte le cariche sociali sono completamente gratuite e danno diritto al solo rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento degli incarichi, purché siano debitamente documentate.

TITOLO IV
PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 16

Il patrimonio sociale è costituito da:

ARTICOLO 17

L’esercizio sociale va dall’1/1 al 31/12 di ogni anno; di norma entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso debbono essere approvati i rendiconti da parte dell’Assemblea dei soci e comunque non oltre il 30 Giugno. Il rendiconto dovrà essere disponibile ai soci almeno 15 giorni prima dell’Assemblea.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO V
SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 18

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci. Con lo stesso quorum si dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, qualora si renda necessaria la fase liquidatoria. In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, l’Assemblea dei soci in seduta straordinaria provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, alla devoluzione del patrimonio dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
La scelta è deliberata dall’Assemblea con la stessa maggioranza qualificata dei 2/3 degli associati presenti all’Assemblea.

TITOLO VI
MODIFICHE STATUTARIE

ARTICOLO 19

Il presente Statuto potrà essere modificato dall’Assemblea straordinaria dei soci convocata con lo specifico ordine del giorno. Le modifiche proposte devono ottenere l’approvazione della maggioranza dei presenti.

TITOLO VII
NORME FINALI

ARTICOLO 20

Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea straordinaria dei Circoli aderenti in data 16/12/2003 costituisce l’aggiornamento dei precedenti Statuti dell’Associazione Nazionale Circoli Autoferrotranvieri e li sostituisce integralmente.
Detto aggiornamento è stato approvato conformemente a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto precedente.

ARTICOLO 21

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in quanto applicabili.


Il Presidente dell’Associazione
Roberta Bertocchi

Bologna, 16 dicembre 2003