Regolamento organizzazione eventi sportivi

REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI RISERVATI AGLI AUTOFERROTRANVIERI

Regolamento organizzazione eventi sportivi riservati agli autoferrotranvieri – Ver. 1.0

La peculiarità associativa dell’ANCA.M – Associazione Nazionale Circoli Autoferrotranvieri Mobilità – è riunire le realtà del mondo Autoferrotranviario presenti su tutto il territorio nazionale e organizzare, anche, eventi sportivi riservati agli Autoferrotranvieri.

Per l’ANCA.M l’evento sportivo ben organizzato è un’occasione di socialità e celebrazione che consente alle persone di incontrarsi, riunirsi e condividere un’esperienza comune. È un momento di festa, di gioia e di condivisione, che può avere un impatto significativo sulle persone che lo vivono.

Lo sport è un’attività che richiede rispetto per le regole e per gli avversari. Un evento sportivo ben organizzato può contribuire a promuovere il rispetto e la collaborazione tra le persone.

Partendo da questo presupposto, il presente regolamento nasce con l’intenzione di fornire un riferimento organizzativo per tutti gli eventi sportivi a carattere promozionale, che fanno capo all’ANCA.M, e a cui tutti gli associati devono attenersi.

Sono escluse dal rispetto degli obblighi contenuti nel presente regolamento l’organizzazione di eventi sportivi NON competitivi, ovvero che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Art. 1

Ogni associato in regola con il pagamento delle quote di iscrizione, può candidarsi per organizzare un evento/manifestazione a carattere sportivo o promozionale, che di seguito verrà denominato per semplicità, con il termine: evento.

Gli organizzatori, già in fase di candidatura, dovranno stabilire la/le data/e, gli orari, la località, nonché la location in cui si svolgerà l’evento. Gli organizzatori dovranno prevedere, altresì, qualora necessario, una idonea sistemazione alloggiativa in cui gli atleti partecipanti possano decidere di appoggiarsi per l’eventuale soggiorno in loco.

Art. 2

I moduli di candidatura all’organizzazione di eventi, in programma da gennaio a dicembre di ogni anno, dovranno essere compilati online sul sito www.ancam.it, reperibile nella sezione “Eventi”.

L’ordine di arrivo delle candidatura, valutata la fattibilità dell’evento da parte del Consiglio Direttivo, costituisce priorità nella valutazione dell’assegnazione.

Art. 3

L’attribuzione dell’organizzazione di un evento è di pertinenza del Consiglio Direttivo ANCA.M, valutata la fattibilità dell’iniziativa, nonché ove necessario l’ispezione dell’impianto gara da parte di un delegato ANCA.M. o da un referente di disciplina individuato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 4

A tutte gli eventi organizzati sotto l’égida ANCA.M., che rivestono il titolo di “Campionato Nazionale Autoferrotranvieri” per disciplina, potranno partecipare esclusivamente i soggetti che sono in forza effettiva presso un’azienda di trasporto, sia essa pubblica che privata, soggetta all’applicazione del CCNL Autoferrotranvieri, nonché pensionati che hanno terminato la loro attività lavorativa nelle aziende in cui veniva applicato il CCNL Autoferrotanvieri.

Qualora il tipo di evento preveda la possibilità di partecipazione di soggetti “aggregati”, ai sensi del successivo art. 10, potranno aggregarsi atleti, non facenti parte di circoli/enti/associazioni iscritte in ANCA.M, a condizione che rispettino il requisito previsto dal precedente comma; questi ultimi prenderanno parte individualmente e non potranno in alcun modo essere inseriti all’interno di squadre di Soci ANCA.M. Per quanto attiene l’iscrizione agli eventi di familiari di primo grado di Autoferrotranvieri, questi potranno essere “aggregati”, secondo quanto stabilito nel successivo art. 10.

Art. 5

Il Socio ANCA.M che presenta la propria candidatura all’organizzazione di un evento sportivo, si assume la totale responsabilità civile, penale ed economica dell’intero evento, dalle fasi preliminari alle conclusive, nonché, qualora la tipologia di evento lo preveda, dovrà garantire:

  • di aver sottoscritto un’adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile in favore degli atleti partecipanti e di terzi eventualmente danneggiati, stipulando idoneo contratto di assicurazione;
  • l’acquisizione per ogni “atleta” del certificato medico sportivo agonistico, che dovrà riportate la data di scadenza non superiore a 365 giorni alla data di conclusione dell’evento, salvo quanto diversamente previsto, in senso restrittivo, dal regolamento di svolgimento dell’evento sportivo stesso;
  • la presenza di un adeguato numero di giudici, cronometristi e/o arbitri abilitati, in funzione del numero di partecipanti e dell’entità della manifestazione;
  • la presenza di un numero sufficiente di volontari che collaborino in tutte le fasi della manifestazione;
  • che l’impianto gara risponda ai requisiti previsti dalle normative vigenti;
  • che la location in cui si svolgerà l’evento sia ben collegata con stazioni ed efficientemente servita da linee di trasporto pubblico urbano (autobus, metropolitana, tram, etc.);
  • sia servita da servizi igienici pubblici, altrimenti, se così non fosse possibile, sarà necessario dotarsi di wc chimici;
  • qualora il tipo di evento lo richieda, la disponibilità di idonei spogliatoi;
  • il rispetto delle norme SIAE;
  • l’utilizzo di attrezzature tecniche omologate;
  • la presenza di ambulanza e/o medico di primo intervento per l’intera durata della manifestazione;
  • la richiesta di Patrocinio agli enti, qualora necessario;
  • la richiesta di occupazione di suolo pubblico al Comune sul quale ricade l’evento, qualora necessaria. In questo caso si dovrà anche fare carico del costo della tassa/imposta relativa;
  • la richiesta al gestore del campo di gara della licenza di agibilità, qualora necessaria;
  • il rispetto di eventuali protocolli COVID o altre tipologie di emergenza sanitaria in vigore durante l’evento;
  • il rispetto del regolamento specifico di disciplina e/o del regolamento nazionale valido al momento di presentazione della candidatura e, nel caso di modifica in corso d’opera, delle successive modificazioni accorse sino al momento di svolgimento dell’evento stesso;
  • di comunicare, qualora necessario, all’Autorita di P.S. (Commissariato di P.S. o in assenza al Sindaco del Comune di competenza) lo svolgimento dell’evento, ai sensi dell’art. 68 TULPS, reg. di Attuazione art. 123, precisando che trattasi di manifestazione sportiva senza scopo di lucro riservata ai soci/tesserati.

Gli eventi sportivi che si svolgono su strade pubbliche, sono soggette al rilascio di apposita autorizzazione ai sensi dell’Art. 9 del Codice della Strada e art. 123 del regolamento d’esecuzione del TULPS, per i quali è previsto il rilascio di tale autorizzazione di competenza del Comune ove si svolge la manifestazione. Qualora questa si svolga su strade di competenza di più comuni, il rilascio della relativa autorizzazione spetta alla Provincia o alla Regione di appartenenza dei comuni medesimi.

Per questa tipologia di eventi sportivi, il Socio organizzatore dovrà garantire, inoltre:

  • di aver preso visione delle condizioni del manto stradale dove si svolgerà la manifestazione dichiarandone l’idoneità per effettuarvi la gara;
  • di predisporre un apposito servizio di scorta tecnica avvalendosi di personale proprio ovvero degli organi di polizia al fine assicurare, durante lo svolgimento della manifestazione, le condizioni di sicurezza, controllo, assistenza e vigilanza necessarie;
  • di provvedere, al ripristino dei luoghi e delle strade interessate dall’evento.

Per gli eventi sportivi che si svolgono su strade di proprietà privata, il Socio organizzatore deve acquisire preventivamente, dal soggetto proprietario delle strade, il nulla osta scritto all’utilizzo.

Art. 6

Tutta la documentazione necessaria richiesta nei precedenti articoli, sia essa in forma cartacea che digitale, dovrà essere custodita in originale dal Socio organizzatore per almeno tre anni e resa disponibile su richiesta delle Forze dell’Ordine e/o del Consiglio Direttivo ANCA.M, nonché, eventualmente, dalla compagnia assicurativa.

Art. 7

Qualora il Socio organizzatore non dovesse adempiere anche ad un solo obbligo di quelli previsti dai precedenti articoli, allo stesso Socio, oltre gravare le responsabilità civili, penali ed economiche, verrà comminata dal Consiglio Direttivo ANCA.M una sanzione pecuniaria il cui valore non potrà essere superiore a € 1.000,00, oltre la possibile sospensione dell’evento sportivo.

Proprio per tale obbligatorietà, da parte del Socio organizzatore, ad adempiere a quanto previsto nel presente regolamento, su ANCA.M non potrà ricadere alcuna responsabilità e/o obbligazione civile, penale ed economica.

Art. 8

Sarà cura del Socio organizzatore, predisporre idoneo materiale cartaceo e/o digitale per la pubblicizzazione dell’evento.

Nelle locandine, nei manifesti e/o nel programma è fondamentale inserire:

  • il logo ANCA.M. e la dicitura “Associazione Nazionale Circoli Autoferrotranvieri Mobilità”;
  • il nome dell’evento: “Campionato Nazionale Autoferrotranvieri”, aggiungendo di seguito la disciplina sportiva (es: Campionato Nazionale Autoferrotranvieri Calcio);
  • dove si svolgerà l’evento;
  • quando si svolgerà, indicando le date e gli orari;
  • le informazioni di partecipazione e le eventuali scadenze per l’iscrizione all’evento;
  • i/il nomi/e e contatti dell’organizzatore;
  • i partner dell’evento, gli sponsor dell’evento e i promotori dell’evento;
  • i media partner dell’evento, se presenti;
  • il logo e patrocinio degli enti che lo hanno concesso, se presenti.

L’organizzatore, potrà anche fare ricorso, a proprie spese, qualora lo ritenesse opportuno, all’utilizzo dei social, testate giornalistiche o altro supporto commerciale per la divulgazione dell’evento.

Altresì, l’organizzatore dovrà fornire ad ANCA.M, in conclusione dell’evento, idoneo materiale fotografico, classifica, descrizione, ecc, per la pubblicazione sul sito www.ancam.it

Art. 9

L’accreditamento di ogni atleta, sia esso partecipante individualmente che a squadre, dovrà avvenire esclusivamente previa acquisizione da parte del Socio Organizzatore della tessera personale di appartenenza al circolo/ente/associazione iscritto all’ANCA.M e della copia della tessera aziendale che attesti l’appartenenza in servizio in qualità di dipendente dell’azienda di trasporto, inquadrato con CCNL Autoferrotranvieri.

Nel caso in cui gli atleti non fossero in possesso di una tessera aziendale, attraverso l’acquisizione di un elenco degli atleti, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del Socio ANCA.M, con a fianco indicata la matricola aziendale e controfirmato (firma e timbro) dall’azienda di appartenenza.

Nel caso di pensionati di aziende di trasporto, il legale rappresentante del Socio ANCA.M dovrà presentare un elenco indicando i dati anagrafici completi dell’atleta e allegare una copia del documento di riconoscimento.

Art. 10

Per ogni evento sportivo ANCA.M (Campionato Nazionale Autoferrotranvieri di disciplina), sarà possibile far partecipare in qualità di “aggregato” , secondo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo, il familiare di primo grado dell’atleta Autoferrotranviere iscritto all’evento, che dovrà risultare dallo stato di famiglia dell’atleta stesso o da idonea autocertificazione dell’atleta, ma non dell’aggregato. Sarà cura del Socio organizzatore, acquisire la documentazione anzidetta.

Per gli eventi sportivi in cui la classifica finale viene redatta individualmente, qualora vi fosse la presenza di almeno tre aggregati, questi potranno partecipare all’evento sportivo, ma verranno inseriti in apposita graduatoria, non essendo appartenenti alla categoria degli Autoferrotranvieri.

Gli aggregati non potranno in alcun modo partecipare a gare a squadre ed essere inseriti in squadre composte da Soci ANCA.M Autoferrotranvieri.

Una deroga a quanto previsto dal precedente punto, avverrà nel caso di eventi sportivi, quali ad esempio: calcio, volley, ciclismo, …, la cui composizione della squadra prevede un numero superiore a 5 unità. In questo caso, sarà possibile inserire un solo aggregato in campo, a cui devono essere applicate le stesse regole e obblighi dell’atleta di cui sono familiari.

È ammesso portare più aggregati di riserva, ma è imprescindibile la presenza sul campo di gara di uno solo di questi per volta. Gli aggregati potranno alternarsi durante lo svolgimento della gara, ma sempre rispettando il limite massimo di un aggregato in campo per squadra.

Il Socio organizzatore dell’evento sportivo, considerato lo spirito aggregativo, potrà prevedere lo svolgimento di gare individuali e a squadre parallele con soggetti, ad esempio aggregati e affiliati ad altre associazioni/federazioni, ma questi non potranno mai partecipare all’attribuzione del titolo in palio di “Campione/i Nazionale/i Autoferrotranviari” per disciplina.

Art. 11

I Soci ANCA.M. partecipanti all’evento sono tenuti al versamento ad ANCA.M di una quota di adesione decisa dal Consiglio Direttivo per ogni evento, oltre la quota atleti qualora prevista.

La quota di adesione all’evento verrà inoltrato, da parte di ANCA.M., a mezzo bonifico, al Socio organizzatore nella misura dell’80% dell’importo ricevuto dal Socio ANCA.M partecipante.

Il rimante 20%, il Consiglio Direttivo ANCA.M lo potrà utilizzare, nel modo che riterrà più opportuno e comunque a sostegno dell’evento, ad esempio fornendo premi o supporto.

Per quanto attiene la quota a squadre e individuale atleti, prevista dai regolamenti attuativi di disciplina, stilati dai Responsabili di settore e approvati dal Consiglio Direttivo ANCA.M, gli atleti facenti capo al Socio ANCA.M partecipante all’evento, provvederanno al versamento diretto al Socio organizzatore. Quest’ultimo potrà chiedere che il versamento della quota a squadre e/o la quota atleti, venga effettuato direttamente alla propria sezione che tecnicamente cura l’evento.

Art. 12

I Soci ANCA.M che intendono partecipare con propri atleti/squadra all’evento devono essere in regola con il versamento della quota di iscrizione annuale ad ANCA.M e sono tenuti al rispetto del seguente regolamento, nonché sono obbligati a versare le quote di partecipazione per ogni singolo evento previste dall’organizzatore per squadra e/o atleta.

Art. 13

I Soci organizzatori dovranno consentire l’ingresso in campo esclusivamente agli atleti, ai tecnici, agli assistenti tecnici e agli operatori della stampa.

Art. 14

Entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell’evento, il Socio organizzatore, in persona del legale rappresentante, al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti dei Soci partecipanti e dell’ANCA.M, dovrà presentare un resoconto dettagliato delle attività svolte, specificando le entrate e le spese – documentate e/o comprovate – sostenute per la realizzazione dell’evento, ivi comprese le eventuali entrate derivanti da sponsorizzazioni.

Resta inteso che tale resoconto viene stilato ai fini della trasparenza e che eventuali residui di gestione, restano di totale pertinenza del Socio organizzatore.

In caso di sponsorizzazioni, resta a carico del Socio organizzatore la parte fiscale e il pagamento dell’I.C.P. al Comune di pertinenza.

Art. 15

Sarà cura di ANCA.M provvedere, qualora necessario, all’inoltro della richiesta di autorizzazione per la calendarizzazione e svolgimento alla Federazione Italiana interessata dall’evento stesso.

Art. 16

ANCA.M ad ogni evento, presenzierà con un componente del Consiglio Direttivo o un suo delegato senza alcun obbligo da parte dell’organizzatore di fornire alcun servizio, tra i quali vitto e/o alloggio.

Art. 17

Durante lo svolgimento di qualunque tipologia di evento sportivo ANCA.M, qualora un singolo atleta o una squadra dovessero adottare un comportamento non consono al fair play o che vengano assunti offensivi o aggressivi, nei confronti di altri giocatori, arbitri, giudici, tecnici o pubblico, che comunque vanno oltre la normale verve agonistica, su indicazione di un giudice, cronometrista, arbitro, di almeno tre atleti/squadre partecipanti o delegato ANCA.M, l’atleta o la squadra potranno essere squalificati dall’evento.

Qualora il fatto dovesse risultare di estrema gravità, il Consiglio Direttivo ANCA.M., successivamente allo svolgimento dell’evento, sentiti i pareri in contraddittorio, potrà prevedere la sospensione della sezione incriminata dal partecipare a successivi eventi.

Art. 18

Questo regolamento, fornisce delle regole precise a cui devono attenersi i Soci ANCA.M per l’organizzazione di un evento sportivo, potrà subire cambiamenti o essere soggetto a revisioni da parte del Consiglio Direttivo ANCA.M, che provvederà a inviarne copia aggiornata ai propri Soci, nei modi e nelle forme che riterrà più opportune, oltre a pubblicarlo sul sito ANCA.M.

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ver.1.0 – approvata dal Consiglio Direttivo il 02.02.2024, ratificato dall’Assemblea dei Soci il 05.02.2024 e inviata copia ai Soci il 06.02.2024